Aree Edificabili
Scheda del servizio
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Nel caso di utilizzazione di un’area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.
Il valore delle aree fabbricabili ai fini IMU è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze degli Strumenti Urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Ai fini di individuare le aree edificabili imponibili ai fini IMU si applica l’art. 36, comma 2 D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006, secondo cui un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Ai fini di individuare le aree edificabili imponibili ai fini IMU si applica l’art. 36, comma 2 D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006, secondo cui un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Nel caso di utilizzazione di un’area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.
Il valore delle aree fabbricabili ai fini IMU è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall’art. 1, comma 746 L. 160/2019, al fine di agevolare il versamento dell’imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell’attività di accertamento da parte dell’Ufficio tributi, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall’Ufficio Tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate-Territorio.
La delibera di individuazione dei valori medi delle aree edificabili non assume valore regolamentare e può quindi essere approvata dalla Giunta comunale entro il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione o, comunque, nel rispetto dei termini utili per rendere possibile il versamento dell’IMU dovuta sulla base dei valori ivi determinati in occasione del saldo annuale dell’imposta.
I valori venali indicati in tale delibera si intendono confermati di anno in anno, in caso di mancato aggiornamento da parte della Giunta comunale.
Le indicazioni fornite dal Comune nel proprio provvedimento individuano il valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l’imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.
Tali valori possono essere derogati dall’Ufficio, qualora risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati, per cui il provvedimento di individuazione dei valori medi da parte della Giunta non assume carattere di limite invalicabile per il potere di accertamento e di rettifica dell’Ufficio.
Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l’imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.
La delibera di individuazione dei valori medi delle aree edificabili non assume valore regolamentare e può quindi essere approvata dalla Giunta comunale entro il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione o, comunque, nel rispetto dei termini utili per rendere possibile il versamento dell’IMU dovuta sulla base dei valori ivi determinati in occasione del saldo annuale dell’imposta.
I valori venali indicati in tale delibera si intendono confermati di anno in anno, in caso di mancato aggiornamento da parte della Giunta comunale.
Le indicazioni fornite dal Comune nel proprio provvedimento individuano il valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l’imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.
Tali valori possono essere derogati dall’Ufficio, qualora risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati, per cui il provvedimento di individuazione dei valori medi da parte della Giunta non assume carattere di limite invalicabile per il potere di accertamento e di rettifica dell’Ufficio.
Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l’imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||||
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Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||||
Area | Settore Economico - Amministrativo | ||||||||||||
Responsabile | dott.ssa Stefania Fabris | ||||||||||||
Personale | dott.ssa Sabrina Detomati dott. Matteo Cossar |
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Indirizzo | Via Milano, 234 | ||||||||||||
Telefono |
015.512041 interno 3 |
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tributi@vigliano.info |
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PEC |
tributi@pec.vigliano.info certificata@pec.vigliano.info |
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Note | è possibile prendere un appuntamento telefonando al num. 015.512041 interno 3 o scrivendo a tributi@vigliano.info | ||||||||||||
Apertura al pubblico |
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Documenti - Normativa
- Tabella valori indicativi ai fini del pagamento dell'imposta dei terreni edificabili[.pdf 50,81 Kb - 10/12/2020]
- Mappa Area Urbana Centrale (AUC) aree edificabili[.pdf 2,27 Mb - 30/01/2020]
- Mappa Area Urbana Centrale (AUC) aree edificabili con contesto[.pdf 461,33 Kb - 30/01/2020]
- Relazione di stima aree edificabili[.pdf 85,37 Kb - 29/01/2020]
- Determinazione valori indicativi aree edificabili per il pagamento dell'IMU anno 2012[.pdf 69,68 Kb - 24/02/2021]
- Aree edificabili - valori ai fini IMU delle aree di parcheggio - interpretazione autentica[.pdf 134,95 Kb - 24/02/2021]
Ultimo aggiornamento pagina: 18/11/2024 16:45:56