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Richiesta di separazione

Scheda del servizio

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile, in caso di separazione e dalla legge 898/1970, in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.


In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale

- SEPARAZIONI E DIVORZI CON L'ASSISTENZA DELL'AVVOCATO
L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio:
- in assenza di figli
- in assenza di figli minori;
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
che l'accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.

- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;
che l'accordo debba essere munito di un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli).
Uno degli avvocati , una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l'accordo entro 10 giorni al comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile;
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
L'accordo da inoltrare al Comune di Vigliano Biellese potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo: certificata@pec.vigliano.info

- SEPARAZIONI E DIVORZI INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di
divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Dove?
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
• Celebrazione del matrimonio in forma civile;
• Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
• Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
• Residenza di uno dei coniugi.

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
- NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti .
- Saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.
Inoltre
L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma potrà essere inserito nell'accordo un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

Cosa occorre?
• prenotazione di appuntamento all'ufficio stato civile previa trasmissione della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi (vedi allegati);
• il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l'accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede dovranno versare l'importo di Euro 16,00 (Diritto fisso- Art. 12 c.6.- L.162/2014);
• l'Ufficiale dello Stato Civile solo nel caso di accordo di separazione o divorzio , deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
• nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
• La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
• La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.

- LE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO
I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione assegno periodico
- la sua revoca
- la sua revisione quantitativa
Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (cd. liquidazione una tantum)

Ufficio di competenza

Nome Descrizione
Descrizione Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva
Area Servizi Generali
Responsabile dott.ssa Mariateresa Signaroli
Referente sig.ra Anna Tusa (Anagrafe)
sig.ra Angela Angelone (Stato civile)
sig.ra Chiara Isabelli (Elettorale)
Indirizzo demografico@vigliano.info
Telefono 015512041 interno 1
PEC certificata@pec.vigliano.info
Apertura al pubblico
Giorno Orario
Lunedì 09:00-12:00
Martedì 09:00-12:00
Mercoledì 09:00-12:00, 14:15-16:00
Giovedì 09:00-12:00, 14:15-16:00
Venerdì 09:00-12:00

Ultimo aggiornamento pagina: 10/03/2020 15:44:51

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