Richiesta di divorzio
Scheda del servizio
Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile, in caso di separazione e dalla legge 898/1970, in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale
- SEPARAZIONI E DIVORZI CON L'ASSISTENZA DELL'AVVOCATO
L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio:
- in assenza di figli
- in assenza di figli minori;
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
che l'accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.
- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;
che l'accordo debba essere munito di un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli).
Uno degli avvocati , una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l'accordo entro 10 giorni al comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile;
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
L'accordo da inoltrare al Comune di Vigliano Biellese potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo: certificata@pec.vigliano.info
- SEPARAZIONI E DIVORZI INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di
divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Dove?
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
• Celebrazione del matrimonio in forma civile;
• Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
• Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
• Residenza di uno dei coniugi.
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
- NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti .
- Saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.
Inoltre
L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma potrà essere inserito nell'accordo un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
Cosa occorre?
• prenotazione di appuntamento all'ufficio stato civile previa trasmissione della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi (vedi allegati);
• il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l'accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede dovranno versare l'importo di Euro 16,00 (Diritto fisso- Art. 12 c.6.- L.162/2014);
• l'Ufficiale dello Stato Civile solo nel caso di accordo di separazione o divorzio , deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
• nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
• La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
• La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.
- LE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO
I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione assegno periodico
- la sua revoca
- la sua revisione quantitativa
Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (cd. liquidazione una tantum)
Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale
- SEPARAZIONI E DIVORZI CON L'ASSISTENZA DELL'AVVOCATO
L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio:
- in assenza di figli
- in assenza di figli minori;
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
che l'accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.
- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;
che l'accordo debba essere munito di un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli).
Uno degli avvocati , una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l'accordo entro 10 giorni al comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile;
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
L'accordo da inoltrare al Comune di Vigliano Biellese potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo: certificata@pec.vigliano.info
- SEPARAZIONI E DIVORZI INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di
divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Dove?
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
• Celebrazione del matrimonio in forma civile;
• Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
• Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
• Residenza di uno dei coniugi.
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
- NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti .
- Saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.
Inoltre
L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma potrà essere inserito nell'accordo un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
Cosa occorre?
• prenotazione di appuntamento all'ufficio stato civile previa trasmissione della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi (vedi allegati);
• il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l'accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede dovranno versare l'importo di Euro 16,00 (Diritto fisso- Art. 12 c.6.- L.162/2014);
• l'Ufficiale dello Stato Civile solo nel caso di accordo di separazione o divorzio , deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
• nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
• La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
• La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.
- LE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO
I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione assegno periodico
- la sua revoca
- la sua revisione quantitativa
Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (cd. liquidazione una tantum)
Ufficio di competenza
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||
| Area | Servizi Generali | ||||||||||||
| Responsabile | dott.ssa Mariateresa Signaroli | ||||||||||||
| Referente | sig.ra Anna Tusa (Anagrafe) sig.ra Angela Angelone (Stato civile) sig.ra Chiara Isabelli (Elettorale) |
||||||||||||
| Indirizzo | demografico@vigliano.info | ||||||||||||
| Telefono |
015512041 interno 1 |
||||||||||||
| PEC |
certificata@pec.vigliano.info |
||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
Modulistica
- Dichiarazione sostitutiva di divorzio[.pdf 108,72 Kb - 30/01/2020]
- Dichiarazione sostitutiva di divorzio compilabile[.doc 35 Kb - 30/01/2020]
- Dichiarazione sostitutiva di modifica condizioni[.pdf 74,76 Kb - 30/01/2020]
- Dichiarazione sostitutiva di modifica condizioni compilabile[.doc 31,5 Kb - 30/01/2020]
Ultimo aggiornamento pagina: 10/03/2020 15:45:00