Inizio e cessazione Unione Civile
Scheda del servizio
L'unione civile, introdotta nella legislazione italiana dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, può essere costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da altra unione civile.
La legge 76/2016 riconosce alle unioni civili quasi tutti i diritti e doveri previsti per il matrimonio ad eccezione dell'obbligo alla fedeltà.
• I doveri - i componenti dell’unione civile, che vengono definiti “parti dell’unione”, con la dichiarazione davanti all'Ufficiale di Stato civile acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; hanno l’obbligo reciproco di assistenza morale, materiale e di coabitazione, inoltre sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro, sia professionale che casalingo (comma 11 legge 76/2016).
• Il cognome - le parti, al momento della dichiarazione di costituzione dell’Unione, possono decidere di assumere, per la durata dell’unione un “cognome comune” scegliendolo tra i loro; la parte può decidere di anteporre o posporre il proprio cognome a quello scelto come “comune” (comma 10 legge 76/2016).
• Il regime patrimoniale – il regime “ordinario” dell’unione civile è la comunione dei beni; le parti possono però scegliere anche il regime della separazione dei beni con apposita dichiarazione (comma 13 legge 76/2016)
• La certificazione - l’Ufficio di Stato Civile rilascia un documento che attesta la costituzione dell’unione e riporta i dati delle parti, dei testimoni e del regime patrimoniale dell’unione.
• I documenti – in tutti i documenti e atti, compresi quelli di riconoscimento, in cui è prevista l’indicazione dello stato civile sono riportate, a richiesta degli interessati, le formule: “unito civilmente” o “unita civilmente”
Cessazione della Unione civile
L’Unione civile si scioglie in caso di:
• morte di una delle parti
• per volontà delle parti manifestata anche disgiuntamente all'Ufficiale di Stato civile del comune di residenza di una delle parti o di quello in cui è iscritta o trascritta la dichiarazione di costituzione, dopo tre mesi dalla richiesta, con le procedure di cui all'art. 12 della legge 162/2014.
• a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ai sensi dell’art. 6 della legge 162/2014.
• nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e 2), lettere a), c), d) ed e) della legge 1°dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)
• per rettificazione di sesso di una delle parti
Requisiti necessari
Per potere dichiarare la costituzione della unione civile, le parti (così le definisce la legge) devono possedere i seguenti requisiti:
• Essere maggiorenni e dello stesso sesso
• Non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone
• Non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall'art. 87 primo comma del Codice civile
• Essere capaci di intendere e volere
• Non essere stati condannati per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell’altra parte ai sensi dell’art. 88 del Codice civile.
Chi?
I soggetti cui è destinato il procedimento sono due persone, italiane o straniere, dello stesso sesso, non legate da altro matrimonio o unione civile e non unite da legami adottivi o di parentela.
Nel caso di rettificazione di sesso di persone coniugate, i coniugi possono manifestare la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili trasformandolo così, automaticamente, in unione civile.
Anche coloro, dello stesso sesso, che abbiano già celebrato all'estero matrimonio o unione civile potranno ottenerne il riconoscimento in Italia comunicandoli alla autorità consolare italiana del luogo di celebrazione, che li trasmetterà al comune competente alla trascrizione.
Gli stranieri interessati a costituire una unione civile con cittadini italiani o stranieri devono presentare all'Ufficiale di Stato civile un Nulla osta dell’autorità del proprio paese di origine nel quale si attesti che, secondo le leggi cui il richiedente è sottoposto, nulla osta alla costituzione di una unione civile.
Come?
Il procedimento si compone di tre fasi: 1) prenotazione e trasmissione documenti e dichiarazioni; 2) atto di stato civile con dichiarazione formale di voler costituire l’Unione civile (su appuntamento); 3) atto di stato civile con dichiarazione costitutiva dell’Unione
• Prenotazione:
fase 1) - occorre utilizzare il modello allegato a questa scheda; l’Ufficio di Stato Civile (USC) concorderà direttamente con gli interessati la data di ricezione delle dichiarazioni di costituzione dell’Unione civile e provvederà ad acquisire d'ufficio i documenti necessari.
Le parti presentano all'Ufficiale dello Stato Civile di un comune di loro scelta la richiesta di costituzione della loro unione dichiarando i propri dati anagrafici, la residenza, l’inesistenza di impedimenti oggettivi o soggettivi all'unione e allegando i documenti di riconoscimento.
Le parti di cittadinanza straniera devono anche allegare il nulla osta alla costituzione di Unione civile rilasciato dalle autorità competenti del proprio paese di origine (normalmente i Consolati)
• Costituzione:
fase 2) - una volta acquisiti i documenti, gli interessati verranno convocati per formalizzare la richiesta al fine della successiva celebrazione della costituzione dell'unione civile. Per la richiesta è necessaria una marca da bollo del valore di 16,00 euro.
Nel caso una delle parti sia impossibilitata per motivi gravi e comprovabili a presentarsi in comune, sarà l’Ufficiale di Stato Civile a trasferirsi con due testimoni nel luogo in cui si trova la parte impedita, che deve trovarsi comunque all'interno del territorio comunale.
Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti la dichiarazione costitutiva può essere ricevuta dall'Ufficiale di Stato Civile anche senza la preventiva richiesta, qualora le parti giurino che vi sono i presupposti di legge per la costituzione dell’unione e non vi sono cause impeditive.
La celebrazione dell'Unione civile è soggetta all'applicazione di una tariffa che dipende dal luogo, dall'orario e dalla residenza dei soggetti interessati. Le tariffe sono consultabili in allegato.
Dove?
L'Ufficio di Stato civile, al piano terra del Municipio.
La legge 76/2016 riconosce alle unioni civili quasi tutti i diritti e doveri previsti per il matrimonio ad eccezione dell'obbligo alla fedeltà.
• I doveri - i componenti dell’unione civile, che vengono definiti “parti dell’unione”, con la dichiarazione davanti all'Ufficiale di Stato civile acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; hanno l’obbligo reciproco di assistenza morale, materiale e di coabitazione, inoltre sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro, sia professionale che casalingo (comma 11 legge 76/2016).
• Il cognome - le parti, al momento della dichiarazione di costituzione dell’Unione, possono decidere di assumere, per la durata dell’unione un “cognome comune” scegliendolo tra i loro; la parte può decidere di anteporre o posporre il proprio cognome a quello scelto come “comune” (comma 10 legge 76/2016).
• Il regime patrimoniale – il regime “ordinario” dell’unione civile è la comunione dei beni; le parti possono però scegliere anche il regime della separazione dei beni con apposita dichiarazione (comma 13 legge 76/2016)
• La certificazione - l’Ufficio di Stato Civile rilascia un documento che attesta la costituzione dell’unione e riporta i dati delle parti, dei testimoni e del regime patrimoniale dell’unione.
• I documenti – in tutti i documenti e atti, compresi quelli di riconoscimento, in cui è prevista l’indicazione dello stato civile sono riportate, a richiesta degli interessati, le formule: “unito civilmente” o “unita civilmente”
Cessazione della Unione civile
L’Unione civile si scioglie in caso di:
• morte di una delle parti
• per volontà delle parti manifestata anche disgiuntamente all'Ufficiale di Stato civile del comune di residenza di una delle parti o di quello in cui è iscritta o trascritta la dichiarazione di costituzione, dopo tre mesi dalla richiesta, con le procedure di cui all'art. 12 della legge 162/2014.
• a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ai sensi dell’art. 6 della legge 162/2014.
• nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e 2), lettere a), c), d) ed e) della legge 1°dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)
• per rettificazione di sesso di una delle parti
Requisiti necessari
Per potere dichiarare la costituzione della unione civile, le parti (così le definisce la legge) devono possedere i seguenti requisiti:
• Essere maggiorenni e dello stesso sesso
• Non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone
• Non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall'art. 87 primo comma del Codice civile
• Essere capaci di intendere e volere
• Non essere stati condannati per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell’altra parte ai sensi dell’art. 88 del Codice civile.
Chi?
I soggetti cui è destinato il procedimento sono due persone, italiane o straniere, dello stesso sesso, non legate da altro matrimonio o unione civile e non unite da legami adottivi o di parentela.
Nel caso di rettificazione di sesso di persone coniugate, i coniugi possono manifestare la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili trasformandolo così, automaticamente, in unione civile.
Anche coloro, dello stesso sesso, che abbiano già celebrato all'estero matrimonio o unione civile potranno ottenerne il riconoscimento in Italia comunicandoli alla autorità consolare italiana del luogo di celebrazione, che li trasmetterà al comune competente alla trascrizione.
Gli stranieri interessati a costituire una unione civile con cittadini italiani o stranieri devono presentare all'Ufficiale di Stato civile un Nulla osta dell’autorità del proprio paese di origine nel quale si attesti che, secondo le leggi cui il richiedente è sottoposto, nulla osta alla costituzione di una unione civile.
Come?
Il procedimento si compone di tre fasi: 1) prenotazione e trasmissione documenti e dichiarazioni; 2) atto di stato civile con dichiarazione formale di voler costituire l’Unione civile (su appuntamento); 3) atto di stato civile con dichiarazione costitutiva dell’Unione
• Prenotazione:
fase 1) - occorre utilizzare il modello allegato a questa scheda; l’Ufficio di Stato Civile (USC) concorderà direttamente con gli interessati la data di ricezione delle dichiarazioni di costituzione dell’Unione civile e provvederà ad acquisire d'ufficio i documenti necessari.
Le parti presentano all'Ufficiale dello Stato Civile di un comune di loro scelta la richiesta di costituzione della loro unione dichiarando i propri dati anagrafici, la residenza, l’inesistenza di impedimenti oggettivi o soggettivi all'unione e allegando i documenti di riconoscimento.
Le parti di cittadinanza straniera devono anche allegare il nulla osta alla costituzione di Unione civile rilasciato dalle autorità competenti del proprio paese di origine (normalmente i Consolati)
• Costituzione:
fase 2) - una volta acquisiti i documenti, gli interessati verranno convocati per formalizzare la richiesta al fine della successiva celebrazione della costituzione dell'unione civile. Per la richiesta è necessaria una marca da bollo del valore di 16,00 euro.
fase 3) - la celebrazione deve avvenire entro 180 giorni dalla formalizzazione della richiesta. In caso contrario sia la richiesta sia le verifiche dell'Ufficiale di Stato Civile si considerano come non avvenute.
Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti la dichiarazione costitutiva può essere ricevuta dall'Ufficiale di Stato Civile anche senza la preventiva richiesta, qualora le parti giurino che vi sono i presupposti di legge per la costituzione dell’unione e non vi sono cause impeditive.
La celebrazione dell'Unione civile è soggetta all'applicazione di una tariffa che dipende dal luogo, dall'orario e dalla residenza dei soggetti interessati. Le tariffe sono consultabili in allegato.
Dove?
L'Ufficio di Stato civile, al piano terra del Municipio.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||||
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Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||
Area | Servizi Generali | ||||||||||||
Responsabile | dott.ssa Mariateresa Signaroli | ||||||||||||
Referente | sig.ra Anna Tusa (Anagrafe) sig.ra Angela Angelone (Stato civile) sig.ra Chiara Isabelli (Elettorale) |
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Indirizzo | demografico@vigliano.info | ||||||||||||
Telefono |
015512041 interno 1 |
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PEC |
certificata@pec.vigliano.info |
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Apertura al pubblico |
|
Documenti - Normativa
- Unioni civili/tariffe[.pdf 120,42 Kb - 30/01/2020]
Modulistica
- Modello richiesta Unione Civile[.pdf 50,11 Kb - 30/01/2020]
Ultimo aggiornamento pagina: 09/03/2022 16:30:20