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Presentare domanda per assegno di maternità

Scheda del servizio

Chi ha diritto?
Madri o donne affidatarie preadottive o adottanti residenti nel Comune, che siano:
  • cittadine italiane o comunitarie
  • cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiata politica, i suoi familiari e superstiti
  • cittadine extracomunitarie in possesso dello status di protezione sussidiaria
  • cittadine apolidi, i suoi familiari e superstiti
  • cittadine che abbiano soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea, i loro familiari e superstiti
  • cittadine familiari di cittadini dell'Unione Europea o italiani
  • cittadine familiari di cittadini soggiornanti o lungo soggiornanti non appartenenti all'Unione Europea - salvo le eccezioni previste dal dlgs 40/2014
  • cittadine titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
  • cittadine/lavoratrici del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia e loro familiari
  • cittadine titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i loro familiari - salvo le eccezioni previste dal dlgs 40/2014
  • cittadine titolari di carta blu UE

L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare - ISEE - per l’anno 2022 non deve superare il valore di 17.747,58, e deve essere valido al momento della domanda, per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato includendo anche il minore per cui si richiede l’assegno di maternità. Per i nuclei familiari con diversa composizione, o per i quali debbano applicarsi le maggiorazioni, tale somma è riparametrata a cura degli uffici competenti.
L’ammontare dell’assegno, aggiornato al 2022, è pari a 1.773,65 euro.
Al momento della domanda è necessario indicare un codice IBAN
di cui si è intestatario o co-intestatario. Il codice IBAN può essere riferito a un conto corrente bancario, postale, a una carta o a un libretto.

Le richiedenti non devono aver beneficiato o beneficiare di altra tutela economica della maternità da parte di enti previdenziali o, qualora abbiano percepito un'indennità, la stessa deve essere inferiore all'ammontare dell'assegno di maternità di competenza del Comune (in tale caso si ha diritto a presentare la richiesta per la quota differenziale).

Nei seguenti casi particolari, l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre:

in caso di madre minore di età e in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire, dal padre maggiorenne a condizione che:
           1) la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto;
           2) il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà.
Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;

in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);

in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva);

in caso di separazione legale tra i coniugi, dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;

nei casi di adozione speciale di cui all’art. 44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;

in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica

La richiesta deve essere presentata entro sei mesi dalla data del parto o dall’entrata effettiva del minore nel nucleo al proprio Comune di residenza.

ATTENZIONE: Qualora la madre abbia lavorato prima della nascita del bambino potrebbe essere in possesso dei requisiti per richiedere, in alternativa all’assegno di maternità concesso con provvedimento del Comune, l’assegno dell’INPS (di importo superiore) direttamente presso la sede INPS.


A chi e quando fare la domanda:
La domanda va presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla data del parto.
Per informazioni e modulistica: U.R.P. piano terra del Municipio, tel. 015/512041.

Ufficio di competenza

Nome Descrizione
Descrizione U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Area Servizi Generali
Responsabile Dott.ssa Mariateresa Signaroli
Personale rag. Maria Adelaide Rosso
dott.ssa Giulia Melis
sig.ra Antonella Beggiato
sig.ra Ilaria Lunardi
Indirizzo Via Milano, 234
Telefono 015512041 interno 2
PEC certificata@pec.vigliano.info
Apertura al pubblico
Giorno Orario
Lunedì 09:00-12:00
Martedì 09:00-12:00
Mercoledì 09:00-12:00, 14:15-16:00
Giovedì 09:00-12:00, 14:15-16:00
Venerdì 09:00-12:00

Modulistica

Ultimo aggiornamento pagina: 28/06/2022 13:07:07

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